The statute
REP. N.2499 RACC.N.1841 registrato a Treviso il 19 Giugno 2020 al n. 15016 serie 1T
REP. N.2499 RACC.N.1841 registrato a Treviso il 19 Giugno 2020 al n. 15016 serie 1T
È costituita ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017 e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un’associazione avente la seguente denominazione:
“ART4SPORT Ente del Terzo Settore”
o anche, in forma abbreviata “ART4SPORT ETS”.
L’indicazione ETS deve essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’Associazione ha sede nel Comune di Mogliano Veneto (TV), Via Giacomo Matteotti n.8/c.
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’associazione e’ apartitica e apolitica e persegue, senza scopo di lucro, finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale.
In particolare, si propone di promuovere e di favorire in Italia ed all’Estero lo sport paraolimpico dilettantistico per bambini e ragazzi con problemi di handicap fisico.
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all’attività dell’associazione stessa.
L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio Direttivo.
Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.
Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare, a seconda della gravità dell’infrazione, le seguenti sanzioni: richiamo, sospensione, espulsione dall’associazione.
In quest’ultimo caso la delibera del Consiglio Direttivo dovrà essere presa all’unanimità.
Il patrimonio dell’associazione e’ costituito da:
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le erogazioni liberali, in denaro o in natura, e i lasciti sono accettate dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali produttive o marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.
L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli organi dell’associazione sono:
L’Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto democratico all’interno dell’associazione, volto a garantirne una corretta gestione in armonia con le finalità istituzionali.
L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea e’ convocata mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’adunanza, contenente il luogo, la data e l’ora della riunione e l’ordine del giorno.
E’ altresì validamente riunita l’assemblea alla quale gli aventi diritto intervengano con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione ove:
a) sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione le modalità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione.
Delle modalità di svolgimento dell’assemblea dovrà essere dato atto nel verbale.
Delle deliberazioni e delle modalita’ di svolgimento dell’assemblea deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Ogni associato puo’ farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta (pervenuta anche per via telematica.)
Per la rappresentanza in assemblea si applica l’art.2372 C.C. commi 4 e 5 in quanto compatibili.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Assemblea ordinaria
L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e qualora sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti, di persona o tramite delega e delibera validamente con la maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del bilancio sociale, se previsto dalla legge.
Assemblea straordinaria
Le assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della quinta parte degli iscritti.
Per la validità delle deliberazioni delle assemblee straordinarie è necessaria la presenza, di persona o tramite delega, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione e inoltre:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il programma delle attività future;
– delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
L’Assemblea straordinaria delibera:
– sulle modifiche dello statuto;
– sullo scioglimento e la trasformazione dell’associazione;
– sui contributi straordinari, dei quali determina anche l’ammontare.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della sua quota.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da non meno di due membri e da non più di cinque membri come verrà determinato dall’Assemblea stessa.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Fanno parte del Consiglio Direttivo:
– il presidente;
– i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due membri.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.
I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricevere compensi individuali per l’attività prestata nei limiti previsti dall’articolo 8 comma 3) lettera a) del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare, il Consiglio:
– fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
– decide sugli investimenti patrimoniali;
– stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
– delibera sull’ammissione dei soci;
– decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
– approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci;
– stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
– nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
– conferisce e revoca procure.
Il Presidente dirige l’associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
L’associazione puo’ avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e volontari.
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, se nominato;
– il Registro dei Volontari.
I libri sociali sono tenuti dall’organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.
Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali.
L’esercizio associativo inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, con allegata la relazione gestionale.
Tali documenti devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile e devono essere depositati nella sede dell’associazione entro i 15 (quindici) giorni che precedono la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, individuati dall’Assemblea che delibera lo scioglimento.
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto e dal regolamento interno, se esistente, valgono le norme di legge vigenti in materia.